ASCENSORE: I CONDÓMINI CHE NON LO USANO, DEVONO PAGARE LE SPESE CONDOMINIALI?
L’articolo 1117 codice civile afferma che l’ascensore è un impianto che appartiene a tutti i condómini in quanto rientrante tra le cosiddette parti comuni. È per questo motivo che, a prescindere dal fatto che venga o meno utilizzato da tutti, ciascun condòmino dovrà versare le spese condominiali, in funzione della quota millesimale.
Questo vale anche per le spese dovute per la manutenzione e la sostituzione dell’ascensore, esse infatti dovranno essere corrisposte da tutti i condòmini, in quanto ciò che è rilevante è l’uso “potenziale” che si possa fare dell’impianto. Chi abita al primo piano, anche se oggi usa solo le scale e non l’ascensore, non è detto che anche in futuro non possa usufruirne. Nel’articolo 1124 codice civile infatti, viene affermato che gli ascensori sono manutenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. E l’uso a cui fa riferimento la norma è un uso potenziale, a prescindere dall’impiego effettivo del bene. La spesa, dunque, sarà ripartita tra tutti i condomini per metà in funzione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. La determinazione della parte di quota è infatti connessa anche al deterioramento dell’impianto dovuto all’uso.
🔺Affittuari e affittanti: chi deve pagare l’ascensore?
L’articolo 1576 del Codice Civile e la Legge 392/78, nello specifico l’articolo 9, specifica che durante la locazione sarà il locatore a dover aver cura di riparazioni importanti, mentre la piccola manutenzione sarà a carico del conduttore. Ciò significa, quindi, che anche le spese di manutenzione ordinaria saranno a carico del conduttore, come l’ascensore nell’eccezione della pulizia, del funzionamento e della manutenzione ordinaria, rientri nelle spese dovute dal conduttore.
Il conduttore sarà obbligato a pagare la pulizia, l’elettricità, la manutenzione ordinaria ma nulla più, al proprietario dell’immobile toccherà invece la spesa riguardante un ammodernamento in ottica normativa. Infatti, se si dovesse modificare o installare qualcosa per poter modernizzare e rendere nuovamente a norma l’ascensore, non dovrà mai essere il conduttore a pagarne la quota. Stessa cosa in caso di guasto dell’ascensore, infatti se durante uno dei controlli biennali si trovassero dei malfunzionamenti, dovranno essere i locatori e proprietari di immobile a mettere la quota necessaria per effettuare gli interventi. In caso fosse necessario la sostituzione o interventi costosi, in nessun caso potrà essere chiesta una quota agli affittuari.
🔺Ci si può opporre all’installazione di un ascensore, in uno stabile che ne è privo?
Premettiamo che l’installazione di un ascensore è considerata una modifica che rientra fra le categorie innovative, quindi una miglioria per lo stabile.
Questo significa che esistono pochissimi casi in cui un condomino può opporsi a questa miglioria, e cioè nel caso in cui la sua installazione metta in pericolo la sicurezza e la stabilità dell’edificio; o anche nel caso in cui l’aggiunta dell’ascensore rovini inevitabilmente il decoro architettonico. Ci si potrà inoltre opporre alla sua realizzazione qualora limitasse o impedisse totalmente il godimento della parte comune – per esempio il pianerottolo – anche ad un solo condomino. In questi casi si potrà presentare l’impugnazione della delibera amministrativa al Tribunale.
Attenzione!! Nel caso in cui si sarà costretti a dover accettare l’installazione dell’ascensore all’interno del condominio, vi è la possibilità di non doverlo per forza pagare o utilizzare!
Questo accadrà solo se durante un’assemblea si effettuasse una delibera all’unanimità in cui i condomini concordassero che solo gli interessati paghino l’ascensore e ne usufruiscano, installandone uno munito di chiave. In questo modo solo i condomini che detengono le chiavi potranno usufruirne e solo loro o i loro conduttori ne pagheranno le spese, mentre gli altri inquilini e/o condomini ne saranno assolti.
Precisiamo!! Questa ipotesi decade assolutamente se nello stabile è presente un disabile e si rientra nella casistica dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
🔺I proprietari di negozi al piano terra devono partecipare alle spese di scale e ascensore?
A meno che il regolamento di condominio – approvato all’unanimità — non dispone diversamente, anche chi è proprietario di un locale al piano terra, dotato di un proprio accesso autonomo, è tenuto a contribuire alle spese dell’ascensore e delle scale. Questo perché entrambi gli impianti gli consentono l’accesso alle parti comuni dell’edificio (soffitta, tetto, lastrico solare, terrazza, cantine, ecc.). Il fatto che tale proprietario non acceda mai a tali luoghi, è irrilevante in quanto già il semplice uso potenziale e l’irrinunciabilità alla proprietà comune dell’impianto lo obbliga a pagarne le spese
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