TENDE DA SOLE IN CONDOMINIO : LIMITI E REGOLE

L’installazione di una tenda da sole esterna in condominio può risolvere diversi problemi: proteggere le stanze dalla luce diretta del sole, riparare un balcone dalla pioggia, regalare la privacy di balconi, terrazzì e spazi esterni.
Attenzione, però, perché occorre valutare attentamente sia il regolamento di condominio, che ciò che è stabilito dal comune di residenza.

🔺 Il Decreto Salva Casa
Il DL 69/2024 Salva Casa (entrato in vigore il 30 maggio 2024) ha inserito nel novero dei lavori di edilizia libera “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”.

Gli aspetti fondamentali a cui bisogna prestare attenzione, qualora si pensasse alla realizzazione di tali opere, sono svariati. Ne elenchiamo alcuni:

1) Queste opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, causando di variazioni di volumi e di superfici;

2) le caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico delle suddette opere non devono essere ingombranti, piuttosto devono ridurre al minimo l’impatto visivo e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche (art. 6 b-ter DPR 380/2001).

3) occorre sempre verificare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore fra cui quella in tema di vincoli paesaggistici. Questo significa che in alcune strade o zone di particolare interesse architettonico e/o ambientale possa essere addirittura vietata la collocazione delle tende sulle facciate, oppure che per farlo occorra l’utorizzazione del Comune ( in taluni casi persino quella della Soprintendenza).

🔺 Tende e regolamento di condominio
Può anche accadere che una clausola del regolamento, predisposto dal costruttore, vieti l’installazione di tende da sole. Essendo questa di natura contrattuale – se manca l’accordo di TUTTE le parti interessate – qualunque delibera assembleare con la quale si decide di eliminare a maggioranza il divieto di installare tende da sole nel condominio.. sarebbe NULLA.
Se invece nel regolamento di condominio sono contenute le caratteristiche delle tende e del colore del tessuto, il singolo condòmino potrà installare esclusivamente il modello predefinito; in caso contrario potrebbe essere un giudice a costringerlo a uniformarsi alle indicazioni regolamentari.

Attenzione!
L’assemblea può sempre intervenire a riguardo – anche nei casi in cui manchi un regolamento condominiale o di natura contrattuale – per deliberare la rimozione di eventuali tende in tutti i casi in cui risulti che la loro installazione comprometta la sicurezza, la stabilità o il decoro architettonico del fabbricato o di alcune sue parti.

🔺Tende e distanze legali
Prendiamo il caso di una tenda costruita da un condomino del piano sottostante rispetto alla finestra di chi abita al piano superiore: che dire riguardo il diritto di veduta di quest’ultimo?
Dando per scontato che sia stata rispettata la distanza legale per costruire l’opera, questa non dovrà avere caratteristiche permanenti bensì “transitorie”, dunque essere scorrevole con comando a manovella. Inoltre non dovrà pregiudicare permanentemente la possibilità di affacciarsi e vedere verso il basso, né diminuire l’aria e la luce al condomino del piano sovrastante.

🔺Balconi e tende da sole
Quando la soletta del balcone non sporge rispetto ai muri perimetrali dell’edificio (balconi incassati), si considera comune ai proprietari dei piani sovrapposti; dunque che deve installare una tenda da sole nel sottobalcone non dovrà chiedere alcuna autorizzazione al proprietario del piano superiore.
Invece, i balconi che sporgono completamente dalla facciata condominiale (Balconi aggettanti) costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono al proprietario di questa.
In questo caso il condomino dell’appartamento sottostante può agganciare la tenda da sole chiedendo il permesso al condomino soprastante.
Nel caso in cui il sottobalcone del balcone (aggettante o incassato) è decorativo (ha fregi, stucchi, decorazioni) allora è considerato una parte comune (parte della facciata): di conseguenza l’installazione della tenda deve essere autorizzata dall’assemblea.

… E CON L’ESTATE ARRIVANO ANCHE PIÙ LITI CONDOMINIALI!

L’estate sta per arrivare e questa è certamente una buona notizia, in particolare modo per coloro che hanno già programmato le vacanze fuori.
E per chi resta in città, invece?
Diciamolo, probabilmente chi rimane a casa è più frustrato e irascibile perché non ha la possibilità di evitare il caldo, magari andando al mare o in montagna.
E i mali, purtroppo, non si riducono a questa considerazione perché bisogna sapere che questo stato d’animo farà sì che i mesi di luglio e agosto si trasformino nei più difficili dell’anno!
Mesi nei quali la soglia di sopportazione rasenterà lo zero e sarà una delle maggiori cause scatenanti di liti e discussioni in quantità superiori alla norma. Molto superiore.
E dunque nemmeno le strade che si svuoteranno, grazie alle partenze, consentiranno a chi resta in città di trovare un po’ di pace e di preservare la serenità.
Anzi, capita ancora di più che, complice il gran caldo, che, all’interno dei condomini, qualche vicino possa risultare ancor più fastidioso e pignolo del solito e quindi complicare la giornata già pesante di chi sta in casa.

🔺Ma quali sono le cause che scatenano le maggiori liti condominiali, sotto il caldo sole di agosto?

Premettiamo che la maggioranza delle liti nascono e aumentano a causa di forti intolleranze nei confronti dei comportamenti di qualche vicino, spesso profondamente differenti dal nostro stile di vita, e che quasi sempre è assente la voglia di cooperare per cercare di trovare soluzioni condivise che permettano a tutti di vivere più serenamente.
Detto ciò, di seguito i motivi più comuni di lite condominiale:

🔺Immissioni di odori.

In questi rientrano le emanazioni molto forti di odori di cibo, le cui tracce permangono negli ambienti comuni molto a lungo, oppure, ad esempio, l’immondizia lasciata sul pianerottolo in comune.

🔺Condizionatori.

Spesso è fonte di discussione proprio la collocazione dell’installazione dei condizionatori d’aria negli edifici condominiali che può deturpare l’estetica dell’immobile. Senza contare poi le immissioni rumorose che ne derivano oppure il liquido che questi rilasciano e che può cadere ai piani inferiori, sui balconi altrui.

🔺Oggetti personali collocati in aree comuni.

Molto spesso avviene che, sui pianerottoli (ovvero, spazi comuni), vengano lasciati oggetti propri come passeggini, tavoli, sedie, piante, ecc…

🔺Utilizzo improprio delle aree comuni.

Ci riferiamo agli utilizzi di tali aree al di fuori dei propri diritti, come per esempio parcheggiare l’automobile in posti differenti dagli spazi di parcheggio comune, impedendo magari le manovre altrui e suscitando dunque le ire dei vicini.

🔺Annaffiatura di piante.

In estate si Innaffiano più spesso le piante e ancor più frequentemente si investono e bagnano i piani sottostanti creando fastidì e tensioni. Attenzione!

🔺Animali domestici.

Stiamo parlando del continuo abbaiare di cani, lasciati magari liberi nelle parti comuni, o anche dei loro “bisogni” lasciati in giro dai padroni degli stessi.

🔺Tovaglie o tappeti sbattuti/bucato steso.

Diciamo che è vietato sbattere tovaglie e/o tappeti che possono sporcare i balconi altrui, come pure stendere il bucato dalla parte delle facciate comuni. Manco a dirlo, i mozziconi non si devono gettare dalle finestre o dai balconi.

🔺Rumori.

Esistono delle soglie di normale tollerabilità che non vanno mai superate. In estate, poi, tenete conto che si tengono le finestre aperte per il gran caldo e quindi i rumori possono molestare il condominio (musica, la tv o la radio a volume alto, feste, porte sbattute, giochi dei bambini in cortile durante le ore di riposo).

🔺Attenzione!
In attesa dell’arrivo dell’estate, raccomandiamo tanta tolleranza ma anche di provare ad essere più empatici e meno egoisti. Soprattutto speriamo che il rispetto per gli altri ci spinga sempre ad assumere atteggiamenti cortesi ed educati. Le basi, insomma! A prescindere!

SPESE CONDOMINIALI: QUALI SONO E COME SI RIPARTISCONO?

Le spese condominiali sono un impegno riguardante le parti comuni di un edificio che grava su tutti i comproprietari.
In un condominio, infatti, non esistono solo i beni di proprietà esclusiva, come gli appartamenti, ma anche gli spazi di proprietà comune alle cui spese di gestione e manutenzione devono partecipare tutti i proprietari.

🔺Quali sono i beni comuni?

Rientrano nelle parti comuni:
– le zone dell’edificio destinate all’uso comune, come il suolo su cui sorge lo stesso, il tetto, la facciata, il portone, l’androne, le scale, i cortili ecc.;
– le aree destinate a parcheggio e le zone dedicate ai servizi comuni (lavanderie, stenditoi, sottotetti ecc.);
– impianti, macchinari e installazioni destinati all’uso comune (ascensori, impianti idrici e fognari, impianti di distribuzione del gas, del riscaldamento e dell’energia elettrica ecc.).
Tutti questi beni sono soggetti a continui costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria

🔺Cosa comprendono le spese condominiali?

Le spese condominiali possono essere di natura:
– ordinaria e dunque calcolate nella quota mensile che ciascun condomino versa secondo le modalità previste nel regolamento interno.
– straordinaria poiché prive di carattere di continuità e periodicità. Queste sono legate a interventi eseguiti in caso di necessità.

Le spese, dunque, nello specifico, sono così suddivise:
• Spese di gestione ordinaria:
includono i costi necessari per il normale funzionamento dell’edificio condominiale. Vi rientrano le spese per l’energia elettrica delle parti comuni, l’acqua, l’illuminazione, la pulizia, l’ascensore, la manutenzione del verde, le spese di sicurezza e altri servizi di uso comune.

• Spese di manutenzione straordinaria
riguardano interventi di manutenzione o miglioramenti che non sono di carattere ordinario, ma che sono necessari per il corretto funzionamento e la conservazione dell’edificio nel tempo. Per esempio le riparazioni strutturali, la sostituzione di parti comuni, l’installazione di nuovi impianti, la ristrutturazione di facciate o tetto e altri interventi.

• Spese di amministrazione
includono i costi legati all’amministrazione e alla gestione del condominio, i costi di redazione e invio delle comunicazioni, le spese per la tenuta dei registri e la gestione della contabilità condominiale.

• Spese di assicurazione: ogni condominio dovrebbe avere una polizza assicurativa per coprire eventuali danni o responsabilità che potrebbero verificarsi all’interno dell’edificio, dunque tali spese vengono ripartite tra i diversi proprietari.

Attenzione! Tutte le spese condominiali devono essere votate in assemblea a maggioranza dei condomini, ma in alcuni casi sono obbligatorie e la legge prevede che si può procedere comunque, a prescindere dall’approvazione dell’assemblea, ed effettuare i lavori che comportano tali spese, per esempio se questi riguardano la stabilità dei muri maestri e le cinte murarie, la sostituzione di travi o il rinnovamento di tetti e solai.
Nessun condomino può sottrarsi al pagamento delle spese condominiali, a prescindere dal suo effettivo utilizzo dei beni comuni. A tal proposito l’art. 1118 comma 2 del codice Civile prevede che il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e deve quindi sempre (e comunque) provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

🔺 Come vanno ripartite le spese condominiali?

Il codice civile negli articoli dal 1123 al 1126 disciplina la modalità di ripartizione delle spese tra i condomini.
Nella maggior parte dei casi, la ripartizione delle spese avviene in proporzione ai millesimi di proprietà di ciascuna unità immobiliare, ossia la quota di proprietà che ogni condomino possiede sull’intero condominio.
La quota di proprietà è determinata in base a vari fattori:
– la dimensione dell’unità,
– la sua posizione all’interno dell’edificio
– altri criteri specificati nel regolamento condominiale.
E ciascun condomino contribuisce alle spese condominiali in base ai suoi millesimi di proprietà.
Per esempio, se un condomino possiede il 15% dei millesimi di proprietà totali, dovrà coprire il 15% delle spese condominiali.
La somma dei millesimi di tutte le unità immobiliari darà come risultato 1000, che è il valore convenzionalmente attribuito all’intero condominio (da qui, appunto, la definizione di millesimi).

Attenzione! Esiste tuttavia un secondo criterio, che affianca quello proporzionale, relativo al grado di fruizione dei beni comuni di ciascun condomino. Alcuni beni e servizi, infatti, non sono utilizzati da tutti i condomini nella stessa misura. Per esempio, l’utilizzo dell’ascensore non è usato allo stesso modo da chi abita al piano terra di un palazzo, pertanto questa tipologia di spese viene ripartita per metà in relazione ai millesimi e per metà in base all’altezza del piano dove è collocata l’unità immobiliare. Lo stesso dicasi per la manutenzione delle scale.

È importante che la ripartizione delle spese condominiali sia corretta per garantire la gestione e il mantenimento dell’edificio condominiale, ma anche per evitare conflitti tra i condomini e garantire un ambiente di convivenza sereno all’interno del condominio.
Tutti i valori millesimali delle unità immobiliari di un condominio sono riportati nelle tabelle millesimali, che vengono redatte da tecnici qualificati (solitamente geometri, ingegneri o architetti) e che devono essere approvate dall’assemblea condominiale con la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 500 millesimi.

🔺Come si pagano le spese condominiali?

Il pagamento delle spese varia da condominio a condominio e avviene in base alle modalità stabilite dal regolamento condominiale. Solitamente il versamento della quota mensile viene effettuato tramite bonifico bancario, oppure con un Rid bancario, ossia l’addebito diretto su conto corrente, o anche con un bollettino postale. Meno frequenti, ma comunque validi per legge, sono anche i contanti e gli assegni, anche se il pagamento in contanti non fornisce una tracciabilità adeguata e potrebbe generare problemi di gestione contabile.
In ogni caso, una volta effettuati i versamenti, è buona abitudine conservare le ricevute o documentazione di avvenuto pagamento, affinché, in caso di problematiche o controversie, si possa sempre dimostrare di essere in regola.
È importante inoltre rispettare le scadenze di pagamento stabilite per evitare eventuali sanzioni o interessi di mora. Tuttavia, in caso di difficoltà nel pagamento delle spese condominiali, è consigliabile comunicarlo all’amministratore condominiale per trovare soluzioni alternative o negoziare piani di rateizzazione.

🔺E se un condòmino non paga le spese condominiali?

Il pagamento delle spese condominiali è obbligatorio e in caso di mancato pagamento si rischiano diverse conseguenze. Naturalmente, prima di procedere per vie legali, l’amministratore solleciterà i pagamenti tramite raccomandata o altri mezzi di comunicazione.
Se neppure con i solleciti la situazione viene regolarizzata, è possibile che si passi a ulteriori decisioni che possono aggravare la posizione del condomino, per esempio applicando interessi di mora o sanzioni previste dal regolamento condominiale.
Qualora si persistesse nel mancato pagamento, il condominio può avviare azioni legali per recuperare le somme dovute e, nei casi più estremi, il condominio può persino richiedere il pignoramento dei beni del moroso.

STUDIO MEDICO IN CONDOMINIO: QUALI REGOLE VANNO RISPETTATE?

La presenza di uno studio medico in condominio è spesso ragione di lamentele e tensioni tra condòmini, nello specifico tra il dottore e i condòmini per quanto riguarda il comportamento dei pazienti tacciati di sporcare, far rumore,usare troppo l’ascendore, ecc.
Ma partiamo dal principio.

🔺Si può aprire uno studio medico in condominio?

Certo, a meno che il regolamento contrattuale non lo escluda espressamente. Precisiamo però che il regolamento deve essere votato all’unanimità oppure approvato dall’originario proprietario del fabbricato e può imporre limiti alle singole unità immobiliari, determinandone una sola destinazione d’uso.

🔺Se i pazienti consumano o sporcano di più gli spazi comuni, è possibile far pagare maggiori spese allo studio medico?

A meno che non si raggiunga un accordo unanime, o che ciò non sia già previsto dal regolamento, non si può chiedere al proprietario dello studio medico un maggiore onere contributivo, neanche se i pazienti sporcano le scale o usano troppo l’ascensore.
Dunque, l’assemblea non può decidere a maggioranza di far pagare maggiori spese condominiali allo studio medico, in tal caso la delibera sarebbe nulla.
Però, c’è un però.
Gli artt. 1123, 1124, 1126 c.c. prevedono che le spese condominiali si debbano ripartire secondo determinati criteri: millesimi di proprietà e in base “all’uso differenziato”. Questo significa per esempio, che lo studio medico pagherà le spese sulla base dei millesimi di proprietà come l’unità immobiliare destinata a “civile abitazione”. Qualora invece, in sede di redazione delle tabelle millesimali, la destinazione dell’unità immobiliare fosse modificata a “uso ufficio”, questo comporterebbe l’attribuzione di un coefficiente più alto di quella destinata a civile abitazione.
Insomma è la destinazione dell’uso dell’unità immobiliare che contiene la differenza in grado d’incidere sulla partecipazione alle spese.
Per quanto riguarda, invece, le “spese a consumo”, se lo studio medico utilizza più acqua o riscaldamento o corrente, pagherà in base al consumo effettivo del servizio.

🔺Quali regole condominiali devono rispettare i pazienti?

Spesso accade che i pazienti stazionino sul pianerottolo oppure nell’androne dell’edificio, in attesa di entrare dal medico, creando intralcio ai proprietari. Come sappiamo i pianerottoli e le scale sono di proprietà comune, ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile.
Quindi quando qualcuno li utilizza in modo tale da impedire il godimento agli altri condòmini, ex articolo 1102 del codice civile, pone in essere un comportamento non corretto che può perfino dare luogo a un’azione giudiziaria.
Attenzione! Questa regola si applica a tutti, anche a coloro che non sono condòmini, come ad esempio i pazienti dello studio medico.
Certo, questi non potranno essere sanzionati con una multa condominiale perché non sono proprietari, tuttavia contro di loro potrebbe essere intrapresa un’azione giudiziaria, eventualmente anche d’urgenza, se v’è pericolo di un immediato e irreparabile danno.
Inoltre vi è la possibilità di agire direttamente contro il titolare dello studio medico, qualora favorisse l’occupazione dei beni comuni da parte dei pazienti, anche perché consentire ai pazienti in attesa, di sostare sul pianerottolo o sulle scale comuni viola disposizioni di igiene all’interno dello stabile in condominio.
È necessario che il medico rispetti le disposizioni relative all’apertura e al mantenimento dello studio di medicina generale imposte dal Servizio sanitario nazionale, che prevedono l’esistenza di un’adeguata sala di attesa e di un sistema di prenotazione delle visite dei pazienti.

🔺I pazienti possono parcheggiare in condominio?

I pazienti dello studio medico in condominio possono parcheggiare negli spazi comuni, a meno che non sussista un espresso divieto. L’assemblea condominiale però, con una delibera a maggioranza, può prevedere il divieto di parcheggio per le auto delle persone che non sono condòmini e scegliere di riservare il parcheggio ai soli condòmini

RISTRUTTURAZIONI IN APPARTAMENTO: REGOLE DA RISPETTARE

Immaginiamo di dover effettuare dei lavori in casa. Certo, quando si vive in una villetta lo svolgimento dei lavori può essere molto flessibile, ma in un condominio esistono sempre delle regole da rispettare per non disturbare gli altri condòmini ma anche per salvaguardare e tutelare le caratteristiche dell’immobile.
Come sappiamo, per iniziare i lavori nel proprio appartamento, ci sono delle procedure da espletare con il comune che, solitamente, è il tecnico incaricato a svolgere. Non tutti sanno, però, che, quando si tratta di lavori in condominio, occorre inviare una comunicazione all’amministratore, sarà lui infatti a fare le opportune verifiche affinché i lavori previsti rispettino le caratteristiche dell’edificio sotto il profilo architettonico e, soprattutto, che non ne intacchino la stabilità e la sicurezza.

🔺Orari in cui effettuare i lavori
Quando si decide di fare dei lavori di ristrutturazione in casa è importante prestare attenzione agli orari in cui svolgerli, tenendo conto delle ordinanze del comune dove l’immobile è ubicato, ma anche e soprattutto in base al regolamento di condominio che specificherà le fasce orarie più consone alle esigenze di tutti i condòmini.
Ad ogni modo, in assenza di specifiche indicazioni in merito, eventualmente, gli orari di lavoro da osservare vanno 8.00 alle 12.30 del mattino e dalle 16.00 alle 19.00 del pomeriggio; con divieto di lavorare nei weekend e nei giorni di festa.

🔺Rumori molesti durante i lavori
Per quanto riguarda il rumore, invece, l’Art. 844 “Immissioni” del codice civile prevede: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.”Questo significa che esiste una soglia di tollerabilità per i rumori dovuti ai lavori e che tali soglie non dovrebbero essere superate.

Attenzione!! Quando si svolgono dei lavori occorre fare attenzione anche ad altri aspetti, ad esempio al fatto che le parti condominiali non possono essere utilizzati come luogo di deposito dei materiali – se non per il tempo strettamente necessario – e che l’ascensore non può essere utilizzato come montacarichi.
Infine, se nell’effettuare i lavori si creano dei danni ai vicini, il proprietario dell’immobile è tenuto all’eventuale risarcimento dei danni.

🔺Come comunicare ai condòmini l’inizio dei lavori di ristrutturazione nel proprio appartamento?
Se stai pensando di ristrutturare il tuo appartamento, situato all’interno di un condominio, sappi che, anche se il tuo appartamento è proprietà privata, dovrai avvisare gli altri condòmini. In che modo occorre procedere? L’articolo 1122 del Codice Civile, al secondo comma, stabilisce che prima di cominciare con gli interventi è necessario avvisare l’amministratore. Sarà poi lui a dover informare l’assemblea condominiale.
Sempre lo stesso articolo, ribadisce che i lavori di ristrutturazione non devono pregiudicare l’agibilità degli spazi comuni, dunque saranno il proprietario e l’amministratore ad assicurarsi che sicurezza, stabilità e decoro del condominio non siano compromessi.

🔺Quali tipologie di lavori richiedono la comunicazione all’amministratore?
Bisogna comunicare i lavori all’amministratore e, di riflesso, all’assemblea condominiale quando si effettua:
• rifacimento del bagno
• ristrutturazione dei pavimenti
• interventi strutturali
• rifacimento degli impianti
• qualsiasi altro tipi di intervento di ristrutturazione
Sia che lo si faccia nella modalità fai da te che affidandosi ad un’impresa edile, sarà necessario preparare una lettera che informi chi di dovere.

🔺Esempio di un fac simile, per scrivere la lettera all’amministratore:

Luogo, data

Egr. Sig./Sig.ra/Sig.na xxx,

con la presente, ai sensi dell’Art. 1122 del Codice Civile, La informo che ho necessità di effettuare i lavori di ristrutturazione/rifacimento xxx presso l’appartamento situato nel condominio in via xxx civico xxx piano/scala xxx.
Si stima che l’inizio dei lavori avverrà in data xxx alle ore xxx. e termineranno presumibilmente in data xxx. I suddetti lavori non comporteranno pregiudizio per lo stabile, per le parti comuni e per la sicurezza dell’edificio. Inoltre, non implicheranno danneggiamenti o rovina al decoro architettonico del condominio.
Cordiali saluti,
firma

(Eventualmente bisognerà inserire anche anche un eventuale avviso circa la necessità di predisporre ponteggi per carico e scarico dei materiali)

🔺 Occorre anche scrivere una lettera di scuse ai condòmini?
Non è obbligatorio farlo, essendo questa un’attività in capo all’amministratore del condominio, ma se si vuole mantenere dei buoni rapporti con i vicini si può scrivere una lettera anche a loro. In questo caso non si tratterà di un documento ufficiale, ma di una cortesia, un avviso in cui ci si scusa per gli inevitabili rumori e gli eventuali e momentanei disagi.
Si può poi appendere la comunicazione in un luogo di passaggio ben visibile a tutti.

ASCENSORE: I CONDÓMINI CHE NON LO USANO, DEVONO PAGARE LE SPESE CONDOMINIALI?

L’articolo 1117 codice civile afferma che l’ascensore è un impianto che appartiene a tutti i condómini in quanto rientrante tra le cosiddette parti comuni. È per questo motivo che, a prescindere dal fatto che venga o meno utilizzato da tutti, ciascun condòmino dovrà versare le spese condominiali, in funzione della quota millesimale.
Questo vale anche per le spese dovute per la manutenzione e la sostituzione dell’ascensore, esse infatti dovranno essere corrisposte da tutti i condòmini, in quanto ciò che è rilevante è l’uso “potenziale” che si possa fare dell’impianto. Chi abita al primo piano, anche se oggi usa solo le scale e non l’ascensore, non è detto che anche in futuro non possa usufruirne. Nel’articolo 1124 codice civile infatti, viene affermato che gli ascensori sono manutenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. E l’uso a cui fa riferimento la norma è un uso potenziale, a prescindere dall’impiego effettivo del bene. La spesa, dunque, sarà ripartita tra tutti i condomini per metà in funzione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. La determinazione della parte di quota è infatti connessa anche al deterioramento dell’impianto dovuto all’uso.

 

🔺Affittuari e affittanti: chi deve pagare l’ascensore? 

L’articolo 1576 del Codice Civile e la Legge 392/78, nello specifico l’articolo 9, specifica che durante la locazione sarà il locatore a dover aver cura di riparazioni importanti, mentre la piccola manutenzione sarà a carico del conduttore. Ciò significa, quindi, che anche le spese di manutenzione ordinaria saranno a carico del conduttore, come l’ascensore nell’eccezione della pulizia, del funzionamento e della manutenzione ordinaria, rientri nelle spese dovute dal conduttore.
Il conduttore sarà obbligato a pagare la pulizia, l’elettricità, la manutenzione ordinaria ma nulla più, al proprietario dell’immobile toccherà invece la spesa riguardante un ammodernamento in ottica normativa. Infatti, se si dovesse modificare o installare qualcosa per poter modernizzare e rendere nuovamente a norma l’ascensore, non dovrà mai essere il conduttore a pagarne la quota. Stessa cosa in caso di guasto dell’ascensore, infatti se durante uno dei controlli biennali si trovassero dei malfunzionamenti, dovranno essere i locatori e proprietari di immobile a mettere la quota necessaria per effettuare gli interventi. In caso fosse necessario la sostituzione o interventi costosi, in nessun caso potrà essere chiesta una quota agli affittuari.

 

🔺Ci si può opporre all’installazione di un ascensore, in uno stabile che ne è privo?

Premettiamo che l’installazione di un ascensore è considerata una modifica che rientra fra le categorie innovative, quindi una miglioria per lo stabile.
Questo significa che esistono pochissimi casi in cui un condomino può opporsi a questa miglioria, e cioè nel caso in cui la sua installazione metta in pericolo la sicurezza e la stabilità dell’edificio; o anche nel caso in cui l’aggiunta dell’ascensore rovini inevitabilmente il decoro architettonico. Ci si potrà inoltre opporre alla sua realizzazione qualora limitasse o impedisse totalmente il godimento della parte comune – per esempio il pianerottolo – anche ad un solo condomino. In questi casi si potrà presentare l’impugnazione della delibera amministrativa al Tribunale.

Attenzione!! Nel caso in cui si sarà costretti a dover accettare l’installazione dell’ascensore all’interno del condominio, vi è la possibilità di non doverlo per forza pagare o utilizzare!
Questo accadrà solo se durante un’assemblea si effettuasse una delibera all’unanimità in cui i condomini concordassero che solo gli interessati paghino l’ascensore e ne usufruiscano, installandone uno munito di chiave. In questo modo solo i condomini che detengono le chiavi potranno usufruirne e solo loro o i loro conduttori ne pagheranno le spese, mentre gli altri inquilini e/o condomini ne saranno assolti.

Precisiamo!! Questa ipotesi decade assolutamente se nello stabile è presente un disabile e si rientra nella casistica dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

 

🔺I proprietari di negozi al piano terra devono partecipare alle spese di scale e ascensore?

A meno che il regolamento di condominio – approvato all’unanimità — non dispone diversamente, anche chi è proprietario di un locale al piano terra, dotato di un proprio accesso autonomo, è tenuto a contribuire alle spese dell’ascensore e delle scale. Questo perché entrambi gli impianti gli consentono l’accesso alle parti comuni dell’edificio (soffitta, tetto, lastrico solare, terrazza, cantine, ecc.). Il fatto che tale proprietario non acceda mai a tali luoghi, è irrilevante in quanto già il semplice uso potenziale e l’irrinunciabilità alla proprietà comune dell’impianto lo obbliga a pagarne le spese

SI POSSONO INSTALLARE I PANNELLI FOTOVOLTAICI, AD USO PRIVATO, IN CONDOMINIO?

Cominciamo col dire che ogni lavoro eseguito in un condominio non deve mai arrecare disturbo agli altri o, peggio, pregiudizio all’edificio. Premesso ciò, una delle domande più frequenti che ci si pone, abitando in un condominio, è se un singolo condòmino può mettere autonomamente il fotovoltaico ed eventualmente a quali condizioni.

Pannelli solari in condominio: cosa dice la legge?

L’articolo 1122 bis del codice civile stabilisce che “è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato”.
È importante dire che quanto detto si può fare senza il bisogno di dover chiedere il permesso dell’assemblea, a meno che l’opera non comporti alcuna modifica delle parti comuni.

Fotovoltaico: quando serve il consenso assembleare?

Come abbiamo specificato, tutto cambia quando l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulle parti comuni impatta o modifica notevolmente le stesse.
In questo caso l’interessato deve comunicare all’amministratore di condominio il contenuto specifico e le modalità di esecuzione dell’intervento.
A questo punto, convocata l’assemblea, questa, con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 2/3 del valore dell’edificio, eventualmente può:

• imporre modalità alternative per eseguire i lavori;
• obbligare chi propone i lavori ad attenersi a determinate regole di cautela per non danneggiare l’edificio;
• stabilire una ripartizione del lastrico, del tetto o dell’altra parte comune su cui verranno installati i pannelli, così da non pregiudicare l’uso comune del bene. Ad esempio, l’assemblea può persino individuare la porzione specifica di tetto su cui i pannelli dovranno essere posati.

In quali casi si può opporre il condominio?

✔️Se viene fornita prova che la posa dei pannelli può ledere il decoro architettonico dell’edificio, comprometterne la stabilità o la sicurezza, l’assemblea può intervenire per fermare i lavori oppure ordinare lo smantellamento dell’impianto.

✔️Lo stesso principio vale se lo spazio occupato pregiudica il pari diritto degli altri condomini di fare altrettanto: bisognerà valutare l’occupazione dell’area comune in relazione ai millesimi di cui è titolare il condomino interessato.
L’art. 1102 stabilisce infatti che ciascun condomino può usare gli spazi comuni a patto che non ne modifichi la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso.

In breve, l’assemblea in generale non può opporsi immotivatamente al fotovoltaico, può solo imporre qualche norma riguardante la modalità della loro installazione.
Questo perché i pannelli solari in realtà non mutano la destinazione d’uso del bene comune e neanche lo snaturano: ad esempio, il tetto anche ricoperto di pannelli continua a espletare la sua funzione, che è quella di copertura del fabbricato.

Dunque, quale iter deve seguire chi vuole installare i pannelli solari, ad uso privato, in condominio?

🔺Se l’installazione dei pannelli non comporta alcuna modificazione, allora il condòmino non è tenuto nemmeno ad avvisare l’amministratore di condominio, questo perché l’eventuale parere negativo dell’assemblea è del tutto irrilevante!

🔺Se invece l’opera di posa necessita di lavori più invasivi, che andrebbero a modificare o snaturare la destinazione d’uso della parte comune, allora l’assemblea deve essere convocata. In tal caso, il condòmino interessato presenterà il progetto e gli altri condòmini potranno solo imporre come dovrà avvenire l’installazione, stabilire le possibili cautele da adottare, e decidere eventualmente anche il pagamento di una eventuale cauzione!

Attenzione!
Se il condòmino che vuole installare i pannelli ad uso personale non presenta il progetto all’assemblea, il condominio è legittimato a negarne l’autorizzazione. (Cass. sez. II civ., ord. 29 novembre 2017, n. 28628).

LE (FAMIGERATE) REGOLE CONDOMINIALI!

Le Regole condominiali costituiscono il Regolamento di condominio che racchiude tutte le norme che i condomini sono tenuti a rispettare, per il quieto vivere tra loro e per la corretta gestione, anche economica, di tutti gli spazi comuni.
Queste disposizioni sono previste e regolate dal codice civile e tale Regolamento condominiale è obbligatorio, per legge, negli edifici in cui vivono più di dieci condomini.

IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Il regolamento condominiale deve essere redatto in forma scritta,
deve essere allegato al registro dei verbali di assemblea condominiale e soprattutto consegnato a tutti i condomini affinché ciascuno possa conoscere le disposizioni a cui attenersi per una buona convivenza.

Attenzione, se il regolamento condominiale è obbligatorio dall’undicesimo condomino, ricordiamo che la figura dell’amministratore di condominio lo è già dal nono condomino.

Tuttavia, benché il regolamento non sia obbligatorio dove c’è un numero inferiore a dieci di inquilini, ciò non toglie che si possa comunque richiedere che vengano redatte determinate regole per la gestione delle parti comuni.
Ovviamente, tutti i condomini sono obbligati a rispettare le norme presenti nel regolamento condominiale e, nel caso in cui un inquilino non lo faccia, dovrà essere il proprietario ad agire nei suoi confronti, perfino arrivando alla risoluzione del contratto, qualora tale comportamento scorretto fosse reiterato.

Cosa contiene il regolamento condominiale?

Nel documento che raccoglie le regole condominiali troviamo sempre alcune norme uguali per tutti gli stabili e altre variabili, adattate alle esigenze specifiche.
Vediamole:

• indirizzo e nominativo dello stabile, definito durante la prima assemblea condominiale, nella quale viene redatto anche il regolamento condominiale;
• dati catastali, che descrivono e identificano lo stabile;
• descrizione degli spazi interni: numero dei piani, unità abitative, cantine, box auto etc…
• descrizione degli spazi esterni: giardini, cortili e posti auto;
• descrizione degli spazi comuni;
• obblighi: stabiliti dal Codice civili, ma anche ulteriori disposzioni che l’assemblea può decidere di deliberare;
• divieti che comprendono sia norme di legge propedeutiche alla gestione degli spazi comuni, che divieti non previsti dal Codice Civile ma voluti dall’assemblea;
• obbligo di contribuzione: ossia il pagamento delle spese condominiali la cui quota viene stabilita secondo determinati coefficienti per ciascuna unità immobiliare, espressa in millesimi e riportata nelle tabelle millesimali.

 

LA GESTIONE DI BENI E SPAZI COMUNI

Gli spazi e i beni comuni, in un condominio, sono quelle aree e quei beni che non sono di proprietà esclusiva di nessun condomino ma a disposizione di tutti gli abitanti dello stabile. Questi sono normati dal Codice Civile e possono essere divisi in tre gruppi:
• l’edificio: le scale, i tetti, i portoni, i muri e i cortili;
• gli spazi comuni: parcheggi, portineria, sala condominiale…
• le opere: impianti e sistemi necessari alla comunità, come l’ascensore, i pozzi, il sistema centralizzato per la distribuzione del gas, quello per l’acqua e per l’energia.

Ogni condomino ha l’obbligo di prendersi cura di tutto ciò che risulta in comune, questo significa che non lo dovrà danneggiare e, nel caso contrario, dovrà risarcire il danno.
Affinché tali norme condominiali vengano osservate, il Codice Civile prevede che l’amministratore di condominio possa applicare una sanzione, che dovrà essere stabilita durante la prima assemblea condominiale, in fase di redazione del regolamento.
A tal proposito, sarà proprio l’amministratore a dover vigilare sul rispetto delle regole del condominio.

 

LE REGOLE CONDOMINIALI PER GLI ANIMALI DOMESTICI

Il regolamento condominiale non può vietare per legge ai condomini di possedere un animale domestico, a meno che tutti i condomini, al momento dell’acquisto degli immobili e dell’approvazione delle regole condominiali, votino all’unanimità il divieto di ingresso di animali nello stabile.

In ogni caso, inutile dire che le regole per la convivenza con gli animali richiamano al buon senso e alla sicurezza di tutti:

• nelle aree comuni, l’animale deve essere tenuto al guinzaglio, indossare la museruola se appartenente a una razza aggressiva;

• i proprietari devono fare attenzione che l’animale non sporchi gli spazi comuni e nel caso provvedere alla pulizia;

• i danni apportati a cose o persone dagli animali ricadono, con responsabilità civile, sui proprietari, che dovranno farsi carico del risarcimento.

Come si può modificare il regolamento condominiale?

Per la modifica del regolamento condominiale – o di una delle sue norme– occorre la stessa maggioranza avuta per la sua approvazione. Dunque, è sufficiente la maggioranza degli intervenuti in assemblea che costituiscano almeno 500 millesimi dell’edificio, a meno che il regolamento non fosse stato approvato all’unanimità, in questo caso occorrerà il consenso unanime di tutti i condomini per poterlo modificare.

QUANTE (INUTILI) LITI CONDOMINIALI!

Chi non ricorda, divertito, le esilaranti scene delle liti esagerate ed esasperate, nelle riunioni di condominio, dei film di Fantozzi?
Ecco, oggi forse, alla luce della strage avvenuta solo pochi giorni fa durante un’assemblea di condominio, ci viene meno da ridere soprattutto se consideriamo che queste discussioni accese e “colorate”, nonché la violenza verbale, sono spesso all’ordine del giorno quando ci si riunisce tra condòmini.
Diciamolo, l’assemblea di condominio, negli ultimi anni, è diventata uno dei luoghi in cui più facilmente si sfogano rabbia e frustrazione (spesso personali!).
Probabilmente la pandemia e il lockdown hanno acuito i contrasti tra condòmini, poi ci si è messa la guerra, il caro energia, la crisi economica, ed ecco che tutte le litigate all’interno di un condominio si concentrano sul tema più spinoso: i soldi.
Tutto ciò ha complicato i rapporti tra le persone, quanto più tra vicini, rendendo sempre più difficile mantenere un minimo di normalità anche nelle riunioni condominiali.

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: CAPRO ESPIATORIO?

Sempre più frequentemente a queste riunioni si arriva agguerriti, pronti ad esprimere le possibili problematiche (tutte piuttosto comuni per chi fa l’amministratore di condominio) chiedendo al professionista che vengano risolte.
E fin qui, tutto lecito (se non si urla o sbraita, intendiamoci).

Ma siamo certi che tutte le richieste espletate siano di competenza dell’amministratore di condominio?

Beh… la verità è che non sempre lo sono, tuttavia si pretende che sia comunque lui a risolverle essendo la figura dell’amministratore (come spesso accade) l’unico capro espiatorio a cui si dà la colpa per QUALSIASI TIPO DI PROBLEMA nasca nel condominio!
La questione del Superbonus 110, ne è un esempio eclatante.
Partito tra difficoltà e macchinosità iniziali, arrestatosi in seguito a causa del blocco della cessione crediti, sono stati gli amministratori, alla fine dei giochi, a dover comunicare ai condomini che era troppo tardi per rientrare nel 110% e, pur non avendo colpe, visto che è stata modificata in corsa una legge che doveva restare in vigore fino al 31 dicembre 2023, con chi si sono arrabbiati i condomini?
Sono diventati i capri espiatori di un sistema che non funziona!

LITI CONDOMINIALI

Forse non tutti sanno che le liti condominiali rappresentano un peso enorme per il carico giudiziario dei Tribunali (circa il 10% del totale delle cause pendenti) con palesi conseguenze negative per la giustizia civile, per le tasche dei cittadini e (attenzione!!) per la salute di migliaia di italiani, considerando che le statistiche confermano quanto l’infarto e le crisi di nervi colpiscano frequentemente proprio durante l’assemblea di condominio!!
A questo punto la domanda nasce spontanea, direbbe qualcuno, e cioè “Ma ne vale davvero la pena?”
Se consideriamo che spesso all’origine delle liti condominiali ci sono piccoli problemi o incomprensioni, che potrebbero essere risolte facendo ricorso al buon senso, forse ci accorgeremmo di quanto sia sottile la linea tra il poter migliorare la qualità di vita di ognuno o, al contrario, peggiorarla drasticamente!

Come possiamo evitare le liti condominiali?

🔺Mettiamoci nei panni dell’altro, cerchiano di comprendere a fondo i pensieri e i sentimenti altrui.
Basta un pizzico di “empatia” in più per riconoscere le “ragioni degli altri” e per poter guardare tutto da un punto di vista diverso dal nostro.

🔺Dominiamo le nostre emozioni! Teniamo a bada l’aggressività e l’egoismo, fautrici delle liti. Acquisiamo più padronanza di noi stessi.

🔺Ascoltiamo le ragioni degli altri prima di dire la nostra, senza avere pregiudizi e preconcetti. Parliamo quando è il nostro turno, è buona educazione evitiate di interrompere o sovrapporsi nel discorso altrui. Una semplice regola, questa, che potrebbe evitare moltissimi momenti di tensione.

🔺Cerchiamo di conoscere meglio i nostri vicini, sarà più facile comunicare e trovare il modo per prevenire e risolvere ogni tipo di problema.

🔺Individuiamo il soggetto che abbiamo davanti cercando di prendere il meglio o, nel peggiore dei casi, di limitare i danni.

ATTENZIONE!
Bisogna specificare che alcune volte evitare il conflitto in un condominio è cosa difficile e può richiedere competenze specifiche di uno psicologo, di un abile negoziatore e persino di un giurista.

CARO ENERGIA: ALBERO DI NATALE… LO ACCENDIAMO?!?

Diciamolo, con il costo dell’energia elettrica alle stelle, oramai in casa non facciamo altro che spegnere tutte le luci che troviamo accese!
E tutto questo proprio ora che si avvicina il momento dell’anno in cui la casa si illumina delle luci più suggestive ma, allo stesso tempo, più superflue dell’anno: quelle dell’albero di Natale.
E poi ammettiamolo, non sono mica solo i bambini a fremere nell’attesa dell’accensione dell’alberello luccicoso, ma anche tutti noialtri “diversamente giovani”!
Che fare? Dovremmo forse rinunciare all’atmosfera delle lucine lampeggianti del nostro albero di Natale, nella speranza di scongiurare una bolletta salatissima?
Non bastava solo il Grinch a fare vacillare il nostro spirito del Natale? Ora ci si mette pure il caro energia?

Quanto ci costerà lo spirito natalizio, quest’anno?

Cominciate a tirare un sospiro di sollievo perché vi diciamo subito che le luci di Natale, se scelte e gestite bene, con pochi semplici accorgimenti, sono davvero economiche! E ora vi spieghiamo anche come e cosa fare in pratica:

🔺Innanzitutto sappiate che le luci a LED, rispetto alle vecchie lampadine a incandescenza, fanno diminuire la spesa in bolletta del 90%. Se per esempio consideriamo una catena luminosa NON led, con circa 300 lucine ed una potenza massima di 72 kWh, lasciata accesa per 8 ore al giorno, avremo un consumo di circa 17 kWh che, calcolato su una bolletta media, la fa aumentare di circa €4. Una stessa catena al Led, accesa per lo stesso lasso di tempo, invece, consuma circa 1.08 kWh – ossia circa €0.30.

🔺Considerate inoltre che il risparmio non si limita solo a quello economico, pensate che se 100mila famiglie italiane sostituissero le luci vecchie con quelle led si eviterebbero addirittura 515 tonnellate di emissioni di CO2. Non poco!

🔺Attenzione! È importante che le luci abbiano il marchio di garanzia e sicurezza CE (prodotto regolamentato nell’Unione europea) perché le lampadine prodotte in altre zone del mondo, se realizzate con materiali scadenti, potrebbero causare una maggior dispersione ergo un consumo maggiore.

🔺Attenzione anche ad eventuali alimentatori e adattatori che possono assorbire una parte della corrente e contribuire ad aumentare i consumi. Meglio utilizzare le luci dell’albero di Natale con alimentazione diretta.

🔺E se ora vi dicessimo che è possibile avere Le luci di Natale gratis?
Ebbene sì, lucine di Natale possono anche essere collegate semplicemente a un piccolo pannello fotovoltaico da tenere sul balcone, ad esempio. In commercio troverete diversi modelli a costi davvero irrisori!

🔺Vi assilla il dubbio:” ma consumano di più le luci fisse o quelle intermittenti? Le colorate oppure le bianche?” Ebbene, dormite sonni tranquilli perché non c’è alcuna differenza di consumo tra le prime e le seconde perché il sistema resta sempre acceso, quindi quelle intermittenti non producono minore energia nel lasso di tempo in cui si spengono. E neppure la variazione di colore, sereni, non incide sui consumi!

Ma lo sapevate che esistono dei trucchi per aumentare l’illuminazione… senza usare elettricità??

Avete capito bene! Vi basterà semplicemente copiare dei piccoli trucchi scenici usati anche dal cinema! Prendete appunti:

– Possiamo collocare le luci di Natale davanti a uno specchio: in questo modo se ne vedranno il doppio!

– Potremmo utilizzare oggetti riflettenti per gli addobbi come palline lucide, color oro e argento, che rifletteranno le luci facendole sembrare molte di più.

-Infine, perché non aumentare la luce e pure l’atmosfera natalizia accendendo candele, in diversi punti della casa?

 

E allora cosa aspettate ancora??
Lo accendiamo questo Natale 2022?!