TENDE DA SOLE IN CONDOMINIO : LIMITI E REGOLE
L’installazione di una tenda da sole esterna in condominio può risolvere diversi problemi: proteggere le stanze dalla luce diretta del sole, riparare un balcone dalla pioggia, regalare la privacy di balconi, terrazzì e spazi esterni.
Attenzione, però, perché occorre valutare attentamente sia il regolamento di condominio, che ciò che è stabilito dal comune di residenza.
🔺 Il Decreto Salva Casa
Il DL 69/2024 Salva Casa (entrato in vigore il 30 maggio 2024) ha inserito nel novero dei lavori di edilizia libera “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera”.
Gli aspetti fondamentali a cui bisogna prestare attenzione, qualora si pensasse alla realizzazione di tali opere, sono svariati. Ne elenchiamo alcuni:
1) Queste opere non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, causando di variazioni di volumi e di superfici;
2) le caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico delle suddette opere non devono essere ingombranti, piuttosto devono ridurre al minimo l’impatto visivo e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche (art. 6 b-ter DPR 380/2001).
3) occorre sempre verificare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le normative di settore fra cui quella in tema di vincoli paesaggistici. Questo significa che in alcune strade o zone di particolare interesse architettonico e/o ambientale possa essere addirittura vietata la collocazione delle tende sulle facciate, oppure che per farlo occorra l’utorizzazione del Comune ( in taluni casi persino quella della Soprintendenza).
🔺 Tende e regolamento di condominio
Può anche accadere che una clausola del regolamento, predisposto dal costruttore, vieti l’installazione di tende da sole. Essendo questa di natura contrattuale – se manca l’accordo di TUTTE le parti interessate – qualunque delibera assembleare con la quale si decide di eliminare a maggioranza il divieto di installare tende da sole nel condominio.. sarebbe NULLA.
Se invece nel regolamento di condominio sono contenute le caratteristiche delle tende e del colore del tessuto, il singolo condòmino potrà installare esclusivamente il modello predefinito; in caso contrario potrebbe essere un giudice a costringerlo a uniformarsi alle indicazioni regolamentari.
Attenzione!
L’assemblea può sempre intervenire a riguardo – anche nei casi in cui manchi un regolamento condominiale o di natura contrattuale – per deliberare la rimozione di eventuali tende in tutti i casi in cui risulti che la loro installazione comprometta la sicurezza, la stabilità o il decoro architettonico del fabbricato o di alcune sue parti.
🔺Tende e distanze legali
Prendiamo il caso di una tenda costruita da un condomino del piano sottostante rispetto alla finestra di chi abita al piano superiore: che dire riguardo il diritto di veduta di quest’ultimo?
Dando per scontato che sia stata rispettata la distanza legale per costruire l’opera, questa non dovrà avere caratteristiche permanenti bensì “transitorie”, dunque essere scorrevole con comando a manovella. Inoltre non dovrà pregiudicare permanentemente la possibilità di affacciarsi e vedere verso il basso, né diminuire l’aria e la luce al condomino del piano sovrastante.
🔺Balconi e tende da sole
Quando la soletta del balcone non sporge rispetto ai muri perimetrali dell’edificio (balconi incassati), si considera comune ai proprietari dei piani sovrapposti; dunque che deve installare una tenda da sole nel sottobalcone non dovrà chiedere alcuna autorizzazione al proprietario del piano superiore.
Invece, i balconi che sporgono completamente dalla facciata condominiale (Balconi aggettanti) costituiscono un prolungamento della corrispondente unità immobiliare e appartengono al proprietario di questa.
In questo caso il condomino dell’appartamento sottostante può agganciare la tenda da sole chiedendo il permesso al condomino soprastante.
Nel caso in cui il sottobalcone del balcone (aggettante o incassato) è decorativo (ha fregi, stucchi, decorazioni) allora è considerato una parte comune (parte della facciata): di conseguenza l’installazione della tenda deve essere autorizzata dall’assemblea.
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